Statuto

La Grande Famiglia Onlus

Statuto – La Grande Famiglia Onlus

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ FAMILIARE

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita con sede in Palermo, l’associazione di solidarietà familiare denominata
LA GRANDE FAMIGLIA – Associazione di Solidarietà Familiare” ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 31.07.2003, n. 10, e della Legge Nazionale 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito detta “Associazione”, con uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “O.N.L.U.S.”.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione ha lo scopo di:

  1. Dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale della famiglie.
  2. Promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia.
  3. Favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell’attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.
  4. L’Associazione, anche attraverso contributi e convenzioni con Enti locali, Enti morali pubblici e privati, ha lo scopo di svolgere esclusivamente attività socio assistenziali e solidaristiche, inizialmente in ambito provinciale e regionale ma potenzialmente in ambito nazionale e, pertanto, mediante la prevalente organizzazione dei propri associati volontari si propone:
  5. L’assistenza domiciliare agli anziani e diversamente abili;
  6. Assistenza medica ed infermieristicacentri di riabilitazione fisica e fisioterapica, riabilitazione del linguaggio e logoterapia – servizi ambulatoriali, consultori – assistenza medico-scolastica – laboratorio di analisi clinicheservizio medico festivi e notturni;
  7. L’ideazione, la cura e la realizzazione di progetti di prevenzione ai disagi sociali in genere attraverso qualsiasi mezzo utile al raggiungimento dello scopo, adoperandosi per l’istruzione di personale specializzato e competente in materia mediante corsi di formazione;
  8. L’istituzione e gestione di:
  • Case di riposo per anziani e di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà, case protette e comunità per anziani;
  • Centri diurni e case albergo, parchi gioco e animazione;
  • Comunità di alloggio per disabili fisici, psichici o psicofisici;
  • Comunità alloggio per minori a rischio;
  • Comunità educativo-assistenziali in favore di minori;
  • Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
  • Comunità per il recupero e il reinserimento di tossicodipendenti;
  • Servizio di pulizia e di aiuto domestico – lavanderia – laboratorio artigianale;
  • Servizi di trasporto di persone per conto proprio e per conto di terzi – mense – gite –viaggi – soggiorni marini, montani e termali.
  • Asili nido, scuole materne, elementari e medie – recupero scolastico – attività di alfabetizzazione, censimenti;
  • Servizi sociali di case-work – studi e ricerche;
  • Corsi per l’educazione e la prevenzione degli handicaps – corsi per familiari e genitori;
  • Servizio di babysitter;
  • Attività culturali, ricreative e sportive – centri socioculturali per giovani e minori;
  • Centri di accoglienza e ricovero per i richiedenti asilo, rifugiati politici ed immigrati in genere;
  • Organizzazione e gestione di programmi di turismo sociale per gli anziani, l’infanzia e persone diversamente abili;
  • Corsi di formazione e riqualificazione professionali sia per personale di volontariato che dei lavoratori in cerca di prima occupazione.
  • L’Associazione potrà esercitare pure attività turistiche e ricettive per i propri associati. In tal caso dovranno essere stipulate apposite polizze assicurative secondo la normativa vigente. L’Associazione potrà promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, ma specificando che esse sono riservate ai propri associati.

A tal fine l’Associazione ha intenzione di :

  • usufruire delle disposizioni di legge o di provvedimenti amministrativi, emanati o emendamenti in favore delle organizzazioni con fini socio assistenziali;
  • compiere operazioni commerciali e produttive marginali all’attività di volontariato, i cui proventi andranno ad esclusivo beneficio dell’Associazione.

L’Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri associati.

L’Associazione altresì, potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie ovvero, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle alle stesse direttamente connesse.

  1. L’Associazione, avendo dal 29 settembre 2012 indirizzato, oltre alle attività svolte nel passato, la cura e la gestione di pazienti affetti da demenze senili e di Alzheimer si propone di realizzare le seguenti attività:
  • Gestione di centri diurni per pazienti affette da demenze ed in particolare Alzheimer;
  • Assistenza domiciliare con supporto anche psicologico per i familiari dei pazienti affetti da demenza ed in particolare Alzheimer; l’assistenza domiciliare agli anziani e diversamente abili;
  • Gestione di case di riposo per pazienti da demenze ed in particolare Alzheimer;
  • Assistenza medica ed infermieristica – centri di riabilitazione fisica e fisioterapica, riabilitazione del linguaggio e logoterapia – servizi ambulatoriali, consultori – assistenza medico-scolastica – laboratorio di analisi cliniche – servizio medico festivi e notturni per pazienti affetti da demenza ed in particolare Alzheimer;
  • L’ideazione, la cura e la realizzazione di progetti di prevenzione ai disagi sociali in genere ed in particolare a quelli afferenti i pazienti affetti da demenza ed in particolare Alzheimer ed i loro nuclei familiari;
  • Attività di ricerca, formazione, promozione, relative a terapie educazionali, alternative e non convenzionali e loro applicazione (orto-terapia, pet therapy, ecc.) per i pazienti affetti da demenza ed in particolare Alzheimer;
  • L’Associazione potrà organizzare eventi, spettacoli, ecc a titolo di beneficenza, il cui ricavato andrà a finanziare le attività poste in essere dalla stessa;
  • L’Associazione potrà organizzare pure attività turistiche e ricettive per pazienti affetti da demenza ed in particolare Alzheimer ed i loro nuclei familiari (gite in giornata, soggiorni residenziali con assistenza di personale specializzato, ecc.)

L’Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri associati. In caso di necessità, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L’Associazione, altresì, potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie ovvero, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.

  1. L’Associazione La grande Famiglia, in linea con le attività svolte a favore di donne vittime di violenza, in linea con i principi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul, ratificati dalle leggi 77/2013, 119/2013 e elegge regionale 3/2012, nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, nell’accoglienza e assistenza di donne vittime di violenza e loro figli minori anche diversamente abili, si occuperà, attraverso la costituzione e gestione di case di accoglienza ad indirizzo segreto, strutture di ospitalità in emergenza, sportelli di ascolto e centri antiviolenza (CAV).

L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, esser divisi tra i soci, anche in forme indirette.

Art. 3 – Attività

Nel perseguimento degli scopi istituzionali l’Associazione si propone, tra l’altro, di :

  1. Promuovere ed organizzare una propria “rete di solidarietà familiare”.
  2. Organizzare un centralino con segreteria telefonica, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, gestito con l’attività di personale volontario idoneo a svolgere tale attività, pronto a raccogliere le richieste di aiuto e cercare di trovare la soluzione migliore fra tutte le risorse disponibili sul territorio.
  3. Organizzare e gestire interventi mirati a superare i molti bisogni derivanti dalla condizione di solitudine e di disabilità.
  4. Promuovere servizi di assistenza sanitaria coordinando le prestazioni di personale infermieristico e/o socio-sanitario.
  5. Fornire aiuto a quanti lo richiederanno e sono impossibilitati ad uscire, per le piccole commissioni quotidiane come, per esempio, attività di supporto alla richiesta di prescrizione delle ricette mediche, il ritiro di medicine in farmacia.
  6. Promuovere attività volte a ridurre, in ambito locale, il fenomeno della “deviazione giovanile”.
  7. Organizzare, direttamente o collaborando con iniziative organizzate da altre strutture, corsi di:
  • Addestramento alla pratica sportiva per la gioventù
  • Formazione per portatori di handicap, e di formazione e riqualificazione per gli operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali, secondo quanto previsto dall’art. 12 della Legge 31/07/2003, n. 10.
  1. Divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del D. Lgs 460/97 alla casella 14, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci

  1. Sono soci quelli che sottoscrivono l’atto costitutivo e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo.
  2. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo, che ha diritto all’immediata iscrizione nel libro soci. Nel caso di soci non persone fisiche, l’Associazione riconosce autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni socie.
  3. I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
  • dimissioni volontarie.
  • Indegnità deliberata dal Comitato Direttivo.

In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso all’arbitro il quale decide in via definitiva.

  1. L’attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

Art. 5 – Diritti e obblighi dei soci

  1. Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri. Essi hanno diritto a a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza alla Associazione.
  2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
  3. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative rivolte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • L’Assemblea.
  • Il Comitato Direttivo.
  • Il Presidente.

Art. 7 – Assemblea

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci.
  2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario.
  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, via e-mail).
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con la modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  5. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega conferita per iscritto ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
  6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
  8. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  • Eleggere i membri del Comitato Direttivo.
  • Approvare il programma di attività proposto dal Comitato direttivo.
  • Approvare il bilancio preventivo
  • Approvare il bilancio consuntivo
  • Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo art. 17.
  • Stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
  • Deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 8 – Comitato Direttivo

  1. Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea e d è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri due membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi soltanto con voto consultivo.
  2. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, via e-mail).
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
  5. In prima convocazione il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei soci componenti.
  6. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
  • Eleggere il presidente.
  • Assumere personale.
  • Nominare il segretario.
  • Fissare le norme per il funzionamento dell’associazione.
  • Sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali.
  • Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa.
  • Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.
  • Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 9 – Presidente

  1. Il Presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del Comitato Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo interno a maggioranza dei propri componenti.
  2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 4, e 8, comma 4.
  3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Comitato Direttivo.
  4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato Direttivo più anziano di età.

Art. 10 – Segretario

  1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  • Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro soci.
  • Provvede al disbrigo della corrispondenza.
  • È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
  • Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo.
  • Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
  • Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.
  • È a capo del personale.

Art. 11 – Arbitro

  1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’Associazione su richiesta fatta dalla parte più diligente. La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro.
  2. La sua determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 12 – Durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere confermate.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 – Patrimonio – Risorse economiche

  1. Il Patrimonio dell’Associazione, da cui l’Associazione stessa trae anche le risorse per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività, è costituito da:
  2. Quote e contributi dei soci.
  3. Eredità, donazioni e legati.
  4. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
  5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
  6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  7. Erogazioni liberali dei soci e di terzi.
  8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
  9. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e di solidarietà familiare.

j) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

  1. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo.
  2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 14 – Quota sociale

  1. La quota sociale a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
  2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 – Bilancio

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
  4. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 16 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 17 – Scioglimento

  1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fine di pubblica utilità, sentiti gli organi di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e specificatamente alla legge regionale 31.07.2003, n. 10, alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle norme del Codice Civile.

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